Art. 7.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto).

      1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto e i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno

 

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diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali che possono avvalersi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 5 dalla presente legge, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta di dati regionali, ove esistenti.
      4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.